Verlingue ottiene l’accreditamento come Lloyd's Broker

Verlingue ottiene l’accreditamento come Lloyd's Broker

Verlingue ottiene l’accreditamento come Lloyd's Broker

Verlingue ottiene l’accreditamento come Lloyd's Broker

Verlingue diventa Lloyd's Broker accreditato, aprendo nuove opportunità di coperture assicurative nel mercato londinese

Verlingue, international Broker del Gruppo Adelaide di cui Inser fa parte, ha ottenuto l'accreditamento come Lloyd's Broker, segnando un traguardo cruciale nella strategia di crescita e consolidamento nel mercato europeo delle assicurazioni. L'accreditamento, insieme al lancio della nuova filiale Verlingue London Markets Europe permette anche a noi di Inser, di rafforzare la nostra presenza su scala internazionale, garantendo ai clienti un accesso diretto al mercato Lloyd's, il più grande mercato di assicurazione e riassicurazione al mondo.

 

Questo riconoscimento offre ai clienti e partner la possibilità di accedere a soluzioni assicurative ancora più specializzate, in particolare nei settori Property, Casualty, Motor Fleet e Specialist Lines. Inoltre, la creazione di una divisione specializzata nel settore Marine consente di fornire coperture per tutte le linee di assicurazione marittima, consolidando ulteriormente l’expertise in questo segmento.

 

Barry Reynolds, Executive Director di Verlingue London Markets Limited, guiderà questa nuova fase di espansione. Come ha dichiarato: “Abbiamo iniziato questo percorso 7 mesi fa, quando abbiamo ricostruito, rimodellato e rilanciato la nostra offerta sul mercato di Londra. Questa ultima espansione è incredibilmente stimolante e ci permette di estendere significativamente le nostre capacità europee per i nostri clienti e partner broker.”

 

Il sostegno di Verlingue e le relazioni con broker internazionali hanno giocato un ruolo decisivo nel raggiungimento di questo risultato come sottolineato da Benjamin Verlingue, Chairman di Adelaide Group: "Siamo lieti e onorati di diventare un Lloyd’s Broker accreditato. La nostra capacità di accedere alla piena expertise e alle soluzioni del mercato di Lloyd’s e di Londra è una parte fondamentale della nostra strategia per proteggere i nostri clienti ovunque essi operino".

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Inser spa e Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici con la ceramico-terapia

Inser spa e Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici con la ceramico-terapia

Inser spa e Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici con la ceramico-terapia

Inser spa e Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici con la ceramico-terapia

INSER con Fondazione Lene Thun contribuisce al miglioramento della qualità della vita dei piccoli pazienti portando la terapia ricreativa con l'argilla nei reparti pediatrici di tutta Italia.

Inser, parte del gruppo europeo di broker assicurativi a conduzione familiare Verlingue, ha annunciato una partnership con la Fondazione Lene Thun, realtà che da oltre un decennio offre in 33 strutture ospedaliere un servizio permanente di terapia ricreativa, attraverso la modellazione dell'argilla a oltre 10.000 bambini ogni anno, con il supporto di oltre 600 volontari sul territorio.

 

Inser ha scelto di contribuire a questo progetto con una donazione di 30.000 euro consolidando il suo impegno nella responsabilità sociale d'impresa. Un aiuto concreto per supportare la ceramico-terapia non solo all'interno dell'Ospedale Santa Chiara e del Centro di Protonterapia di Trento, ma anche in molti altri reparti oncologici pediatrici in tutta Italia. L'iniziativa è stata presentata il 2 ottobre 2024 alla presenza di Peter Thun, Fondatore di Fondazione Lene Thun, e di Jacques Verlingue, Presidente del Comitato Strategico di Adelaide, che ha espresso con entusiasmo l’importanza di sostenere progetti che abbiano un impatto positivo nelle comunità.

 

"Crediamo fermamente nel potere della creatività come supporto alla cura e siamo orgogliosi di poter contribuire ad un progetto che porta conforto e speranza a così tanti bambini e famiglie in tutta Italia", ha dichiarato Jacques Verlingue, sottolineando l’importanza del progetto nell’ambito della strategia di crescita sostenibile di Inser. Il rapporto tra Verlingue e la Fondazione Lene Thun è rafforzato da un comune legame storico con la ceramica: Verlingue, azionista di Inser, fu fondata da Jules Verlingue che, prima di intraprendere il percorso assicurativo, era socio di una manifattura di maioliche. Questa affinità artistica contribuisce a rafforzare la collaborazione tra Inser e Thun, unendo il passato con un presente dedicato al benessere dei più piccoli.

 

"Siamo onorati che un brand di eccellenza come Inser spa abbia incluso nel proprio piano di sostenibilità ESG il supporto al servizio di ceramico-terapia negli Ospedali" - afferma Peter Thun, Fondatore di Fondazione Lene Thun, che continua “Sinergie come questa, caratterizzate dalla forte sensibilità verso i bisogni e le necessità anche dei membri più piccoli e fragili delle comunità in cui operiamo, sono davvero significative e spero possano essere catalizzatori di un cambiamento positivo in cui sempre più imprese estendono l'effetto benefico delle proprie attività ben oltre i confini aziendali”.

 

La partnership tra Inser e la Fondazione Lene Thun è la dimostrazione di come due realtà apparentemente distanti possano unirsi per generare un cambiamento positivo e duraturo. Un progetto che testimonia l’importanza dell’arte come strumento di cura e che, grazie a questo contributo, potrà continuare a portare speranza e conforto a sempre più bambini e famiglie in tutta Italia.

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Dalla comunità per la comunità: il nostro impegno per il bene comune

Dalla comunità per la comunità: il nostro impegno per il bene comune

Dalla comunità per la comunità: il nostro impegno per il bene comune

Dalla comunità per la comunità: il nostro impegno per il bene comune

Inser con il Charity Program 2023-2025 contribuisce allo sviluppo sociale e sportivo dei territori in cui è presente con i propri uffici

Nel 2015, 193 paesi membri delle Nazioni Unite, inclusa l'Italia, hanno adottato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, delineando 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e 169 traguardi da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi, che abbracciano tematiche come la povertà, l'uguaglianza di genere, il cambiamento climatico e l'energia rinnovabile, sono strettamente interconnessi. Inser ha delineato un ambizioso piano triennale di investimenti volto a supportare le comunità e i territori in cui opera attraverso iniziative di alto valore sociale e la promozione di attività sportive. Gli obiettivi principali includono il mantenimento continuo dei servizi sociali, il supporto a progetti ad alto impatto sociale, e la sponsorizzazione di diverse realtà sportive​. Al momento Inser ha deciso di supportare:

·      Fondazione Caritas Diocesana di Trento;

·      Fondazione Lene Thun Onlus;

·      squadre di basket, calcio, volley, rugby;

·      Enactus.

 

Supporto alla Fondazione Caritas Diocesana di Trento

La Fondazione Caritas Diocesana di Trento si distingue per il suo impegno nella gestione di servizi destinati a promuovere l'accoglienza e il supporto alle persone in difficoltà. Ogni sera, alla Mensa della Provvidenza, vengono distribuiti pasti a oltre 100 famiglie bisognose, insieme a medicinali, sacchi a pelo, coperte e pacchi alimentari. Un impegno costante possibile solo grazie a oltre 300 volontari, tra cui aziende, individui, parrocchie, associazioni e classi scolastiche, che contribuiscono quotidianamente, fornendo un supporto fondamentale per combattere la povertà e aiutare le fasce più deboli della popolazione di Trento​​. Inser ha deciso di contribuire a questo progetto per i prossimi tre anni, un modo per aiutare la Fondazione a garantire un servizio continuo.

 

Supporto alla Fondazione Lene Thun Onlus

La Fondazione Lene Thun Onlus è impegnata nella fornitura di servizi di “terapia ricreativa” permanente attraverso la modellazione dell’argilla. Questo tipo di terapia, riconosciuta scientificamente come supporto efficace ai trattamenti farmacologici, viene offerta nei reparti pediatrici degli ospedali, principalmente in Oncoematologia, Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Neuropsichiatria Infantile. La fondazione opera in 27 strutture (20 in presenza e 7 digitali) e aiuta oltre 9.000 bambini ogni anno. Ogni laboratorio è offerto gratuitamente nelle strutture ospedaliere ospitanti​​. Per fornire un contributo concreto al mantenimento di laboratori di ceramico-terapia nelle principali città in cui Inser opera o in aree limitrofe (ad esempio, Trento, Milano, Bergamo, Trieste) l’azienda ha deciso di sostenere la Fondazione con un contributo annuale per i prossimi tre anni.

 

 

Sostegno allo sport: al fianco di Aquila Basket Trento, Trento Calcio e Trentino Volley, You Energy Volley Piacenza, Centurioni Rugby Lumezzane (BS)

Inser è impegnata attivamente verso lo sviluppo dello sport sostenendo diverse attività sportive nei territori in cui si è sviluppata. Questo sostegno allo sport non solo è un modo per promuovere la salute e il benessere fisico, ma anche di creare un senso di comunità e identità tra Inser e i luoghi in cui opera.

 

Obiettivi del Charity Program 2023-2025

Il Charity Program 2023-2025 di Inser Spa rappresenta un esempio concreto di come le aziende possano contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile delle comunità. Attraverso il supporto a iniziative sociali e sportive, Inser Spa dimostra il suo impegno verso il benessere collettivo, promuovendo valori di solidarietà, inclusione e crescita sociale.

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Anche l’Ente Pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni intollerabili

Anche l’Ente Pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni intollerabili

Anche l’Ente Pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni intollerabili

Anche l’Ente Pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni intollerabili

Il caso

Nel periodo estivo, il Comune ha organizzato manifestazioni culturali in piazza, che si sono protratti fino a tarda notte.

Alcuni residenti, citavano in giudizio l’Ente per accertare le immissioni intollerabili e, di conseguenza, ottenere la condanna al risarcimento del danno.

 

Di contro, il Comune riteneva che:

- la CTU ha fatto riferimento, per le misurazioni, al DPCM del 1997, relativo alle attività produttive e non alle manifestazioni culturali;
- il regolamento comunale nel 2004 consente, nell' ipotesi - per l'appunto di manifestazioni e spettacoli all'aperto - di arrivare fino al limite di 70 decibel;
- l'interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non può comportare il sacrificio del diritto del privato, oltre il limite della tollerabilità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18676/2024, ha confermato, invece, la responsabilità del Comune per le seguenti ragioni.

 

Motivi della decisione

Secondo gli ermellini, in primo luogo, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal Comune (e dallo stesso approvato) sono puramente indicativi, in quanto anche le immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili. Come noto, la tollerabilità è, per l'appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.

 

In secondo luogo, anche un ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.

 

Per un maggiore approfondimento:

- Cassazione, sentenza n. 18676/2024;

- DPCM del 1997;

- Art. 844 c.c.

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Il principio di rotazione

Il principio di rotazione: la Stazione appaltante ha l’obbligo di escludere l’affidatario che abbia indicato subappaltatore il contraente uscente?

Il principio di rotazione: la Stazione appaltante ha l’obbligo di escludere l’affidatario che abbia indicato subappaltatore il contraente uscente?

Il principio di rotazione

L’art. 49 del d.lgs. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengano nel rispetto del principio di rotazione, ossia il divieto di aggiudicazione dello stesso appalto al contraente uscente, nei casi di due affidamenti consecutivi.

Rispetto al sistema previgente, il nuovo principio è stato tuttavia ridimensionato: prima era vietato non solo l’affidamento, ma anche l’invito al contraente uscente e agli operatori economici che avevano partecipato e non avevano vinto; oggi, invece, il divieto vale soltanto per il contraente uscente.

 

La ratio è il contrappeso al potere della stazione appaltante di individuare in procedure sottosoglia le parti contraenti, nonché di evitare il consolidamento di situazioni di vantaggio per taluni operatori economici a sfavore di altri che si vedrebbero privati di un’opportunità di guadagno.

 

Ne discende che tale principio non opera nelle procedure aperte, oppure nelle procedure sostanzialmente aperte. Difatti, il comma 5, esonera le stazioni appaltanti, se l’indagine di mercato “sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici”.

 

Rimane tuttavia una problematica: il principio di rotazione si applica anche nel caso in cui il contraente uscente sia stato indicato come subappaltatore?

Nel silenzio del legislatore, si ritiene ancora attuale la delibera ANAC 344/2020 che ritiene non sussistente l’obbligo di esclusione dalla gara del concorrente che intende indicare come subappaltatore l’operatore economico che ha in essere un contratto con la medesima stazione appaltante.

 

Per un maggiore approfondimento:

- art. 49, d.lgs. 36/2023;

- art. 36, d.lgs.50/2016;

- ANAC, Linee Guida, n. 4, par. 3.6;

- ANAC, delibera n. 334/2020;

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Digitalizzazione degli appalti pubblici: le nuove indicazioni ANAC del 28.06.2024

Digitalizzazione degli appalti pubblici: le nuove indicazioni ANAC del 28.06.2024

Digitalizzazione degli appalti pubblici: le nuove indicazioni ANAC del 28.06.2024

Digitalizzazione degli appalti pubblici: le nuove indicazioni ANAC del 28.06.2024

Dal 1° gennaio 2024, le disposizioni sulla digitalizzazione sono divenute definitivamente efficaci e, di conseguenza, l’intero ciclo dei contratti pubblici (dalla programmazione all’esecuzione) deve essere gestito mediante piattaforme digitali: ogni stazione appaltante dovrà dotarsi di una piattaforma digitale di approvvigionamento (cc.dd. PAD), come requisito per partecipare al nuovo ecosistema nazionale di e-procurement.

Al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi digitali, l’ANAC ha messo a disposizione, fino al 30.09.2024, l’interfaccia web temporanea, “PCP” (Piattaforma Contratti Pubblici), ossia uno strumento suppletivo da utilizzare in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD.

 

Tuttavia, in questa prima fase di applicazione, sono state riscontrate numerose difficoltà da parte delle stazioni appaltanti e con comunicato del presidente ANAC del 28.06.2024 è stata prorogata - fino al 31 dicembre 2024 - la possibilità di utilizzare l’interfaccia web temporanea:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ma solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;
- per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

 

Per un maggiore approfondimento:

- Comunicato ANAC del 10.01.2024;

- Comunicato ANAC del 28.06.2024;

-Delibera ANAC n. 584/2023.

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La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

La diversa visione eurounitaria e nazionale: cade il divieto del subappalto a cascata

Sia la direttiva del 2004 che quella del 2014, nell’interpretazione della CGUE, non hanno mai previsto limiti al subappalto.

Al contrario, la legislazione domestica ha sempre avuto una visione più negativa dell’istituto, condizionata da un retaggio che vede in termini di sfavore il subappalto, come la necessità di uno stretto controllo della gestione dell’appalto da parte della stazione appaltante; la possibilità che il subappalto si trasformi in una modalità di elusione della disciplina dell’evidenza pubblica e i timori di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

 

Nel nuovo codice degli appalti, finalmente, si registra un cambiamento di rotta: il D.lgs. 36/2023 ha abrogato il divieto generale di subappalto a cascata, ossia il veto all’esecuzione in subappalto delle prestazioni affidate già in subappalto.

 

Esso quindi si pone come un istituto pro-concorrenziale, conforme ai principi vigenti in materia di procedure di gara di stampo eurounitario, rispondente al principio di massima partecipazione alle gare di appalto da parte delle imprese.

 

D’altro canto, il subappalto svolge (o, forse, ha sempre svolto)  una funzione che per alcuni tratti assimilabile a quella dell’dell’avvalimento e del R.T.I. consentendo, come questi ultimi, la partecipazione nell’esecuzione dell’appalto a soggetti che di per sé non avrebbero i requisiti o i mezzi per l’esecuzione dell’appalto (e ancor prima per la partecipazione alla gara), in un’ottica concorrenziale e con l'obiettivo finale di ampliare il novero delle imprese potenzialmente partecipanti alle gare pubbliche.

 

Per un maggiore approfondimento:

Art. 105, comma 19, D.lgs. 50/2016;

Art.119, D.lgs. 36/2023.

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L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

L'avvalimento premiale: dal prestito dei requisiti mancanti al semplice prestito di requisiti

Sotto la vigenza del codice previgente (D.lgs. n. 50 del 2016), non era consentito fare ricorso all’avvalimento premiale c.d. “puro”, ovverosia che avesse l’esclusivo scopo di far conseguire all’ausiliata una migliore valutazione dell’offerta, senza che quest’ultima necessitasse di ulteriori requisiti o risorse aggiuntive per partecipare alla gara.

Tale regime è stato superato dal nuovo codice dei contratti pubblici che ha formalizzato l’ammissibilità di tale istituto, superando la giurisprudenza che l’aveva avversato.

 

In particolare, l’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 consente attualmente l’avvalimento finalizzato non alla partecipazione, ma all’esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi incrementali. Infatti, il comma 4, nel confermare che l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, prevede che lo stesso debba specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire il requisito di partecipazione mancante o per migliorare la propria offerta.

 

La ratio è quindi più ampia di quella precedente, strettamente legata alla possibilità di partecipare, e comprende anche l’esclusiva finalità di far acquisire all’offerta una migliore valutazione.

 

Quindi è venuto meno il fattore dell’imprescindibilità ai fini della partecipazione alla gara e l’avvalimento è diventato un istituto che riguarda più in generale il prestito di mezzi (dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali), anche al solo fine di qualificare in termini migliorativi l’offerta, ampliando la capacità tecnica, professionale e finanziaria dell’operatore economico.

 

Per un maggiore approfondimento:

Art. 104, commi 4 e 12, d.lgs. n. 36/2023;

Cons. Stato, sez. V, sent. del 9.01.2023, n.281.

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VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE, IL COMUNE È RESPONSABILE ANCHE NEL CASO DI SINISTRO OCCORSO IN UNA STRADA VICINALE?

Violazione dell'obbligo di sorveglianza e manutenzione il comune è responsabile anche nel caso di sinistro occorso in una strada vicinale?

Violazione dell'obbligo di sorveglianza e manutenzione il comune è responsabile anche nel caso di sinistro occorso in una strada vicinale?

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE, IL COMUNE È RESPONSABILE ANCHE NEL CASO DI SINISTRO OCCORSO IN UNA STRADA VICINALE?

Il caso

Una donna, per aiutare il marito nella manovra di rientro in carreggiata, precipitava nel pozzetto lasciato aperto, riportando gravi danni alla persona.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8879 del 2023, ha confermato la responsabilità del Comune ai sensi degli artt.2051 e 2043 c.c., nonostante il sinistro si fosse verificato in una strada di proprietà privata.

Motivi della decisione

Secondo i Giudici di legittimità in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito.

 

Ciò discende dall'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, che definisce “strada” «l'area ad uso pubblico» e quindi che prescinde dalla titolarità pubblica o privata della proprietà; nonché dal comma 6 che assimila le strade vicinali alle strade comunali, nonostante le prime sono per definizione di proprietà privata.

 

Pertanto - a parere della Suprema Corte – in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade.

 

Ne consegue che nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada “la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”.

 

Per un maggiore approfondimento:

Cassazione, sentenza n. 8879 del 2023;

Codice della strada, art. 2, comma 1 e 6.

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Verlingue, il broker familiare punta sull'italia

Verlingue, il broker familiare punta sull'italia (da "Milano Finanza")

Verlingue, il broker familiare punta sull'italia (da "Milano Finanza")

L’ultimo passaggio di testimone c’è stato a maggio scorso quando Benjamin Verlingue è subentrato al padre Jacques nella gestione dell’azienda. Una storia tutta familiare, quella di Adelaïde, un broker nato negli anni ‘30 nel Finistère, all’estremità nord-occidentale della Francia. Un angolo di terra che si getta nell’oceano atlantico (da qui il nome che significa ai confini della terra) dove si respira l’essenza della Bretagna, che è anche punto di riferimento della cultura celtica.

 

Leggete qui l’articolo pubblicato su "Milano Finanza”. L'articolo è stato pubblicato il 03/08/2024.

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