L’acquisto di una casa in comunione con il figlio del RUP costituisce una situazione di conflitto di interesse?

In questo articolo, il TAR leccese esamina le ipotesi di conflitto di interesse che possono inficiare la legittimità dell’azione amministrativa.

Il caso.Il Tar Puglia Lecce, con sentenza del 9 novembre 2023, n. 1250, ha affrontato l’impugnativa di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara, il cui unico motivo di ricorso era relativo al conflitto di interessi in cui avrebbe versato il RUP.Al riguardo, l’asserita situazione di conflitto di interessi sarebbe stata palesata dalla circostanza che l’amministratore unico della società ricorrente, unitamente a sua moglie, avevano acquistato un immobile in comunione con il figlio del RUP, che peraltro aveva pagato la sua quota con soldi ricevuti in donazione dal padre. La decisione.I giudici leccesi hanno ritenuto che le indicate circostanze non fossero idonee a comprovare una frequentazione abituale.Tuttavia, la sentenza ha preso comunque in esame il merito della controversia, in ordine all’ipotetico effetto viziante che avrebbe comportato l’esistenza della paventata situazione di conflitto di interessi, qualora fosse stata provata.A parere dei giudici, il conflitto di interesse non avrebbe in ogni caso potuto viziare il bando di gara, in quanto “al momento dell’adozione della lex specialis il pubblico funzionario non può trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi con riferimento all’ipotesi della frequentazione abituale, per l’ovvia ragione che la platea di destinatari dell’atto è ancora indeterminata”.Nonostante la decisione in esame si stata decisa nel regime normativo precedente all’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, tale orientamento si deve ritenere valido anche nel vigente regime.In primo luogo, perché i rapporti di frequentazione abituale certamente ben possono essere considerati causa di conflitto di interessi, in virtù della previsione dell’art. 7, D.P.R. 62/2013, che, ancorché non contemplato dall’art. 16, costituisce ancora un parametro per determinare i casi di sussistenza di conflitto di interessi.In secondo luogo, quanto al profilo probatorio, l’espressa previsione contenuta nell’art. 16 del nuovo codice (che pone l’onere della prova del conflitto di interessi sul soggetto che lo ha sollevato) confermerebbe anche nel regime del nuovo codice le ragioni espresse dalla sentenza in esame, riferite alla mancata sufficiente evidenza dell’esistenza della situazione di conflitto di interessi. Per un maggiore approfondimento:- TAR Puglia Lecce, sentenza 9 novembre 2023, 1250;- Art. 7, D.P.R. 62/2013.

News