La nuova definizione di “colpa grave”: un caveat al principio della fiducia

EEPP1 - La nuova definizione di “colpa grave”: un caveat al principio della fiducia.

Inserita come una sorta di avvertimento al principio generale della Fiducia, diventa la base per l’imputazione di responsabilità erariale. Dunque, è importante sapere quando c’è (o non c’è) colpa grave.

Se per arrivare ad un risultato occorre “dare fiducia” all’Amministrazione e alle sue scelte, tuttavia, nell’ambito dell’attività (o non attività) svolta, il pubblico funzionario può incorrere nella nuova responsabilità amministrativa per colpa grave. Ai sensi dell’art.2, comma 3, c’è colpa grave, nei casi di violazione di norme di diritto e di auto-vincoli amministrativi, nonché nelle circostanze di palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. Il nuovo codice degli appalti introduce, quindi, due ipotesi di colpa grave: quella specifica, che richiede la violazione di (i) norme di diritto e di auto-vincoli (si pensi, ad esempio, all’inosservanza delle clausole del bando di gara); ovvero quella generica, riconducibile alla (ii) palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. Non si configura invece colpa grave, ancorché il dipendente abbia posto in essere le violazioni sopra citate, laddove la violazione o l’omissione sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. E stante il tenore letterale della disposizione, le scriminati opereranno sicuramente nei casi di pronunce del Consiglio di Stato, ovvero di pareri rilasciati, ad esempio, dall’ANAC, dall’AGCOM, dall’Avvocatura dello Stato e dallo stesso Consiglio di Stato, in funzione consultiva. Tuttavia, il nuovo regime della colpa grave è temporaneamente limitato: l’articolo 21, comma 2, della legge n. 76/2020 ha esonerato la responsabilità per colpa grave per i soli fatti commissivi. Più esattamente, per evitare che si arrivasse ad una totale paralisi degli appalti (posto che ai problemi del passato relativi alla “burocrazia difensiva” si è aggiunta la situazione emergenziale della pandemia COVID), nel 2020, il legislatore ha ritenuto di dispensare il dipendente pubblico dai soli fatti colposi commissivi. Tale regime, inizialmente previsto fino al 30 giugno 2023, è stato prorogato al 31 dicembre 2024. Pertanto, ad oggi, la responsabilità per colpa grave riguarda le sole condotte omissive. Alla scadenza, il legislatore potrà decidere di prorogare, oppure ripristinare il regime ordinario di responsabilità. Per un maggiore approfondimento:- Art. 2, comma 3, del D.lgs. 36/2023;- Legge n. 76/2020, articolo 21, comma 2.

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