Interruzione della prescrizione: il duplice regime di tipicità, soggettivo e oggettivo

Se la prescrizione è il tempo entro il quale esercitare il diritto, fondamentale è sapere chi è legittimato ad interromperla e quali caratteristiche si richiedono agli atti, per far “ripartire la clessidra da zero”. Una recente sentenza di merito esemplifica ed aiuta a comprendere le comuni difficoltà e gli errori che commettono gli assicurati dopo la denuncia di un sinistro alla propria compagnia.

Il caso.In seguito ad un devastante evento atmosferico, la società attrice - proprietaria di due immobili (di seguito, “immobile 6” e “immobile 21”) - chiamava in giudizio la propria compagnia assicurativa, per ottenere la condanna al pagamento dei danni subiti ai propri fabbricati, garantiti da polizza.La compagnia assicurativa si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo, ex art.2952, comma 2, c.c., atteso che erano decorsi due anni dal giorno in cui si era verificato il fatto.Rilevava, di contro, la società che l’eccezione di controparte era del tutto priva di fondamento, in quanto il pagamento effettuato dalla compagnia, nonché gli accordi intercorsi tra la società e il perito della compagnia, dovevano considerarsi atti interruttivi della prescrizione. Con sentenza n. 206/2023, il Tribunale di Belluno, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea, per i seguenti motivi.In primo luogo, privo di valore interruttivo è stato considerato (i) il sopralluogo del perito, atteso che, ai sensi dell’art.2943 c.c., la prescrizione è interrotta solo da chi è legittimato ad interromperla, ossia dal titolare del diritto, che nel caso di specie è solo la società.L’incarico e il ruolo del perito è semplicemente quello di eseguire la verifica e la stima del danno, e non di rappresentare la società.In secondo luogo, anche (ii) il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa è stato ritenuto inidoneo a produrre effetti interruttivi. Invero, nonostante per costante giurisprudenza il pagamento parziale eseguito del debitore è parificato al riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., altrettanto non può dirsi nel caso in esame, in quanto la somma è stata versata dalla compagnia con riferimento al solo immobile 6; mentre nessun pagamento è stato effettuato per l’immobile 21.Il duplice regime di tipicità, a cui la disciplina della Interruzione è improntata, impone, da un lato, di individuare i soggetti titolari del potere interruttivo, dall’altro, i modi (e dunque gli atti e i fatti) in cui l’effetto interruttivo può essere prodotto dai soggetti legittimati (artt.2943 e 2944).Infine, anche (iii) la corrispondenza intercorsa tra la società e la compagnia assicurativa (con la quale parte attrice aveva inviato i preventivi aggiornati dei danni) sono stati considerati mancanti di effetti interruttivi.Secondo il Giudice, non è necessario che la richiesta contenga formule o dizioni particolari, ma è sufficiente che esprima la volontà di ottenere il pagamento del danno: gli interruttivi della prescrizione sono tutti quei comportamenti che esprimono la chiara ed inequivocabile volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. Per un maggiore approfondimento:- Tribunale di Belluno, sentenza 206/2023;- Cassazione, sentenza n. 33486/2023.

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